29.09.2012 – Vittoria definitiva di Legambiente e delle associazioni ambientaliste sul piano paesaggistico. Il Cga: il piano non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica. Si completi l’iter di approvazione dei piani di Ragusa e Siracusa
- data Settembre 28, 2012
- autore ufficiostampa
- In Ambiente
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Con la sentenza di merito depositata in data odierna il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronuncia la parola fine sulla lunga controversia circa l’assoggettabilità o meno dei piani paesaggistici alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. La pronuncia ha ad oggetto il piano della provincia di Ragusa ma costituisce un precedente valido in primo luogo per quello di Siracusa e per i piani che in seguito verranno adottati nella altre provinceLa sentenza del massimo organo di giurisdizione amministrativa della Sicilia ribalta l’ordinanza cautelare con la quale, in un primo momento, il TAR di Ragusa aveva accolto i ricorsi della Provincia di Ragusa e di alcuni comuni della stessa, bloccando l’efficacia del piano adottato in assenza della richiamata procedura di incidenza ambientale. Avverso il provvedimento era ricorsa Legambiente che mediante appello al CGA, sempre in sede cautelare, era riuscita a bloccarne gli effetti, ridando efficacia alle misure di salvaguardia, entrate in vigore con l’adozione dello strumento di pianificazione. La decisione di merito del CGA è ora definitiva: i piani paesaggistici non sono strumenti urbanistici, cioè non dettano norme dirette di gestione territoriale e quindi non devono essere sottoposti a VAS. “Un piano privo di tal contenuto – precisa il Collegio (e non poteva essere più esplicito!) – non è assoggettato a VAS, perché non determina alcun impatto sull’ ambiente (anzi, lo protegge)”.Secondo il CGA il piano paesaggistico impone usi coerenti con lo sviluppo sostenibile e quindi persegue lo stesso scopo cui risponde la VAS. Scrive il CGA che “Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale”. Leggendo la sentenza inoltre si ricavano utili indicazioni circa la natura giuridica dei piani paesaggistici e delle prescrizioni in essi contenute, che sbarrano la strada a interpretazioni un po’ originali degli stessi circolate negli ultimi mesi. Contrariamente a chi, come il dirigente generale all’assessorato Beni culturali, Gesualdo Campo, ritiene che i piani svolgano una mera funzione ricognitiva dei beni paesaggistici individuati dalla legge, il CGA dice chiaramente che essi “adempiono un ruolo autonomo d’individuazione dei beni stessi, sì da poter direttamente qualificare come beni paesaggistici aree ulteriori rispetto a quelle dichiarate tali in via amministrativa o ex lege, purché con un valore specifico da tutelare”. Un altro punto decisivo su cui insiste il CGA e rilevante per l’immediata applicazione delle prescrizioni contenute nei piani è quello per cui hanno carattere cogente e sovraordinato rispetto agli altri strumenti di pianificazione e da queste non sono derogabili. A questo punto ci auguriamo che l’iter del piano paesaggistico di Ragusa come quello di Siracusa, esaurita la complessa fase della presentazione e della valutazione delle osservazioni, procedano speditamente verso la definitiva approvazione. Solo così, dopo decenni di aggressione al territorio e ai beni culturali, si potrà voltare pagina, ridefinendo il modello di sviluppo economico attorno ai valori della bellezza del paesaggio (in particolare quello delle aree montane degli Iblei).
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