17.07.2020 – La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 33 della LR 1/2019 con cui si volevano utilizzare i cacciatori per il controllo della fauna nelle aree vietate. Legambiente: grande soddisfazione, avevamo presentato memoria per chiedere al Consiglio dei Ministri l’impugnativa
- data Luglio 17, 2020
- autore ufficiostampa
- In COMUNICATI STAMPA
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La Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 depositata il 10 luglio 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019, con cui la Regione Siciliana aveva consentito l’impiego dei cacciatori nelle attività di controllo della fauna selvatica sull’intero territorio regionale ed anche nelle aree precluse alla caccia dalla normativa venatoria (oasi, zone di ripopolamento e cattura, demani forestali, ecc..).
Tutto ciò in violazione della normativa nazionale.
Legambiente esprime grande soddisfazione sia perché la sentenza riprende tutti gli argomenti contenuti nella memoria dell’Associazione, presentata al Consiglio dei Ministri nell’aprile del 2019 per chiedere di promuovere l’impugnativa, sia perché la sentenza ribadisce per l’ennesima volta un principio che costituisce argine per altri interventi normativi filo venatori: le disposizioni dettate dal legislatore nazionale rappresentano il nucleo minimo di tutela non derogabile in pejus dal legislatore regionale e il controllo della fauna selvatica “non attiene alla caccia”, perché è svolto “non per fini venatori” ma “per la tutela dell’ecosistema”, e quindi rientra nella competenza esclusiva dello Stato.
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