20.07.2021 – Legambiente Sicilia risponde all’assessore Cordaro e torna a chiedere che l’intera classe politica siciliana abbia un moto d’orgoglio e provi per una volta a mettere da parte gli interessi degli abusivi ed evitare una nuova impugnativa del governo nazionale
- data Luglio 20, 2021
- autore ufficiostampa
- In COMUNICATI STAMPA
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Nella spiegazione che il governo regionale dà, per bocca dell’assessore Cordaro, della sanatoria appena approvata all’ARS, sotto le mentite spoglie di una norma interpretativa della legge di recepimento del mini-condono nazionale del 2003, ci sono una serie di “errori” che Legambiente Sicilia ritiene indispensabile evidenziare per sgombrare il campo dai troppi equivoci che da anni vengono alimentati.
Il primo errore consiste nel presentare il quadro normativo come dubbio. Ma non vi è alcun dubbio, perché alla norma, già di per sé molto chiara, si è aggiunta una giurisprudenza costituzionale univoca. La sanatoria del 2003 esclude del tutto gli immobili ricadenti in aree di vincolo, seppur parziale.
Non essendovi alcuna indeterminatezza, non è affatto vero che vi sono molte migliaia di persone in attesa di una risposta sulla loro istanza di sanatoria. Ed è questo il secondo errore. Quelle istanze semplicemente non esistono perché chi le ha presentate non ne aveva titolo. Quindi non esiste alcuna pratica pendente.
Secondo l’assessore Cordaro le sanatorie prevederebbero un automatismo, mentre la norma appena approvata aggiungerebbe una valutazione degli organi che gestiscono i vincoli per la cui presenza gli abusivi non hanno potuto ottenere il condono del proprio immobile illegale. È questo il terzo e più grave errore. Qualunque sanatoria di immobili ricadenti in aree di vincolo relativo, quella del 1985 o quella del 1994, era sottoposta al preventivo rilascio di Nulla Osta da parte dell’ente responsabile di quel vincolo. Peccato che a memoria umana non si ricordi una sola istanza di sanatoria rigettata per il mancato rilascio di un Nulla Osta. Non essendoci tecnicamente alcuna differenza tra la norma approvata e le precedenti leggi di condono, quest’ultima costituisce l’allargamento del perimetro di applicazione di una legge di condono nazionale, quella del 2003, e la conseguente riapertura dei termini temporali. Ovviamente in aperta violazione del dettato costituzionale.
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