07.05.2013 – Legambiente: la cosiddetta Tabella H viola principi costituzionali. Esistono i precedenti: la sentenza della Corte Costituzionale 17 del 2009 e le impugnative delle finanziarie regionali 2005 e 2009
- data Maggio 07, 2013
- autore ufficiostampa
- In COMUNICATI STAMPA
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Legambiente ha presentato una memoria al Commissario dello Stato sulla cosiddetta Tabella H (oggi allegato 2 all’articolo 74) della Finanziaria regionale.Legambiente ritiene che tale provvedimento sia fortemente viziato sul piano della legittimità ed è stato rinvenuto almeno un precedente specifico: la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 2009, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28/2006, i quali disponevano l’erogazione da parte della Regione di contributi per iniziative sociali, culturali e sportive attraverso la diretta previsione dei soggetti destinatari del finanziamento e dell’importo a ciascuno assegnato.
Legambiente ricorda che la Corte Costituzionale ha sancito che l’erogazione indiscriminata di contributi a vario titolo, in deroga alle ordinarie procedure amministrative volte alla verifica del possesso dei requisiti e della rilevanza sociale dell’azione svolta, tale da renderli meritevoli di percepire un sostegno pubblico, rende tali disposizioni in contrasto con l’art. 97 della Costituzione.
Tali norme, inoltre, costituiscono violazione del principio di eguaglianza di trattamento, sancito dall’art. 3 della Costituzione, rispetto a tutte le rimanenti associazioni che svolgono azioni di eguale natura o anche di maggiore impatto sociale e che richiederebbero un sostegno pubblico.
Esistono poi alcuni significativi precedenti anche in relazione alle censure già sollevate dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana come l’impugnativa del 14 dicembre 2005 relativa al disegno di legge n.1084 (finanziaria 2005) e l’impugnativa del 9 maggio 2009 relativa al disegno di legge n. 250 (finanziaria 2009).
La Corte Costituzionale ha poi ripetutamente stabilito con riguardo alle leggi-provvedimento (cui è certamente ascrivibile l’articolo 74 della finanziaria 2013) che queste leggi sono soggette ad uno scrutinio stretto di costituzionalità e sono ammissibili entro rigorosi limiti quali il rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà e purchè il provvedimento non si configuri come una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità.
Legambiente, che nelle settimane scorse aveva chiesto una radicale modifica del DDL e nuove procedure per l’erogazione di contributi, ritiene che un’auspicata impugnativa del Commissario dello Stato possa costituire anche l’occasione per riscrivere norme che appaiono anacronistiche e soprattutto socialmente ed eticamente inaccettabili.
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